Titolo secondo: Autoritą penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 3: Autoritą giudicanti
< Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi
> Art. 20 Giurisdizione di reclamo
Art. 19 Tribunale di primo grado
1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autoritą.
2 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
- a.
- le contravvenzioni;
- b.
- i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 CP1, un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertą superiore a due anni.
Stato 1° luglio 2011
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