Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 5: Periti
< Art. 188 Parere delle parti
> Art. 190 Indennitā
Art. 189 Perizie da completare e migliorare
D’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se:
- a.
- la perizia č incompleta o poco chiara;
- b.
- diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure
- c.
- sussistono dubbi circa l’esattezza della perizia.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali