Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 5: Periti
< Art. 188 Parere delle parti
> Art. 190 Indennitā

Art. 189 Perizie da completare e migliorare

D’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se:

a.
la perizia č incompleta o poco chiara;
b.
diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure
c.
sussistono dubbi circa l’esattezza della perizia.

Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali