Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 3: Autorità giudicanti
< Art. 17 Autorità penali delle contravvenzioni
> Art. 19 Tribunale di primo grado
Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, in quanto previsto dal presente Codice, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi.
2 Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.
Stato 1° luglio 2011
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