Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 2: Autorità di perseguimento penale
< Art. 16 Pubblico ministero
> Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi
Art. 17 Autorità penali delle contravvenzioni
1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.
2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali