Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 3: Testimoni
Sezione 2: Facoltà di non deporre
< Art. 168 Per legami personali
> Art. 170 Per segreto d’ufficio

Art. 169 Per protezione di se stesso o di persone vicine

1 Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:

a.
poterlo rendere penalmente responsabile;
b.
poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l’interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.

2 La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l’interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3; è fatto salvo l’articolo 168 capoverso 4.

3 Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l’integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.

4 La vittima di un reato contro l’integrità sessuale ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali