Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 2: Interrogatorio dell’imputato
< Art. 157 Principio
> Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa

Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio

1 All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:

a.
è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b.
ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c.
ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio;
d.
può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

2 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l’interrogatorio non può essere utilizzato.


Stato 1° maggio 2013
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