Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 2: Autorità di perseguimento penale
< Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali
> Art. 16 Pubblico ministero

Art. 15 Polizia

1 L’attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.

2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.

3 Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.


Stato 1° luglio 2011
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