Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 4: Misure protettive
< Art. 148 Nella procedura di assistenza giudiziaria
> Art. 150 Garanzia dell’anonimato

Art. 149 In generale

1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3 a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d’ufficio, adeguate misure protettive.

2 A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:

a.
garantendo l’anonimato;
b.
svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
c.
accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
d.
modificando l’aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole;
e.
ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.

3 Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia.

4 Se si procede all’interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l’articolo 154 capoversi 2 e 4.

5 Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell’imputato.

6 Qualora sia stato garantito l’anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali