Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 13 Autorità giudicanti
> Art. 15 Polizia
Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali
1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello, possono istituire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.
5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.
Stato 1° luglio 2011
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