Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Mezzi di prova
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove
< Art. 138 Retribuzione e onere delle spese
> Art. 140 Metodi probatori vietati

Art. 139 Principi

1 Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

2 I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali