Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 12 Autorità di perseguimento penale
> Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali

Art. 13 Autorità giudicanti

Fungono da giudice nel procedimento penale:

a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi;
b.
il tribunale di primo grado;
c.
la giurisdizione di reclamo;
d.
il tribunale d’appello.

Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali