Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 12 Autorità di perseguimento penale
> Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali
Art. 13 Autorità giudicanti
Fungono da giudice nel procedimento penale:
- a.
- il giudice dei provvedimenti coercitivi;
- b.
- il tribunale di primo grado;
- c.
- la giurisdizione di reclamo;
- d.
- il tribunale d’appello.
Stato 1° luglio 2011
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