Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento
Capitolo 4: Patrocinio
Sezione 2: Il difensore
< Art. 128 Posizione giuridica
> Art. 130 Difesa obbligatoria

Art. 129 Difensore di fiducia

1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’articolo 127 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’articolo 130, di difendersi da sé.

2 L’esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell’imputato.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali