Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 11 Divieto di un secondo procedimento
> Art. 13 Autorità giudicanti
Art. 12 Autorità di perseguimento penale
Sono autorità di perseguimento penale:
- a.
- la polizia;
- b.
- il pubblico ministero;
- c.
- le autorità penali delle contravvenzioni.
Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali