Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 11 Divieto di un secondo procedimento
> Art. 13 Autorità giudicanti

Art. 12 Autorità di perseguimento penale

Sono autorità di perseguimento penale:

a.
la polizia;
b.
il pubblico ministero;
c.
le autorità penali delle contravvenzioni.

Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali