Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
< Art. 10 Presunzione d’innocenza e valutazione delle prove
> Art. 12 Autorità di perseguimento penale

Art. 11 Divieto di un secondo procedimento

1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali