Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 2: Atti procedurali compiuti dalle parti
< Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti
> Art. 110 Forma

Art. 109 Memorie e istanze

1 Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.

2 Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l’opportunitą di pronunciarsi.


Stato 1° luglio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali