Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 2: Disposizioni transitorie
< Art. 45 Fanciulli di etą compresa tra i sette e i dieci anni
> Art. 47 Decisione e esecuzione di misure protettive
Art. 46 Esecuzione della privazione della libertą
1 Ai minori che in virtł dell’ex articolo 95 numero 1 primo comma CP1 sono stati condannati alla carcerazione si applicano le seguenti disposizioni della presente legge:
- a.
- l’articolo 26 sull’esecuzione della privazione della libertą sotto forma di prestazione personale;
- b.
- l’articolo 27 capoverso 1 sull’esecuzione della privazione della libertą per giorni o sotto forma di semiprigionia;
- c.
- l’articolo 27 capoverso 5 sulla designazione di una persona idonea che accompagni il minore;
- d.
- gli articoli 28–31 sulla liberazione condizionale.
2 Fino a quando i Cantoni non abbiano creato gli istituti necessari per l’esecuzione della privazione della libertą secondo l’articolo 27 della presente legge (art. 48), l’ex articolo 95 numero 3 primo comma CP2 rimane applicabile. La privazione della libertą dev’essere eseguita per quanto possibile conformemente all’articolo 27 capoversi 2–4 della presente legge.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali