Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 2: Disposizioni transitorie
< Art. 45 Fanciulli di etą compresa tra i sette e i dieci anni
> Art. 47 Decisione e esecuzione di misure protettive

Art. 46 Esecuzione della privazione della libertą

1 Ai minori che in virtł dell’ex articolo 95 numero 1 primo comma CP1 sono stati condannati alla carcerazione si applicano le seguenti disposizioni della presente legge:

a.
l’articolo 26 sull’esecuzione della privazione della libertą sotto forma di prestazione personale;
b.
l’articolo 27 capoverso 1 sull’esecuzione della privazione della libertą per giorni o sotto forma di semiprigionia;
c.
l’articolo 27 capoverso 5 sulla designazione di una persona idonea che accompagni il minore;
d.
gli articoli 28–31 sulla liberazione condizionale.

2 Fino a quando i Cantoni non abbiano creato gli istituti necessari per l’esecuzione della privazione della libertą secondo l’articolo 27 della presente legge (art. 48), l’ex articolo 95 numero 3 primo comma CP2 rimane applicabile. La privazione della libertą dev’essere eseguita per quanto possibile conformemente all’articolo 27 capoversi 2–4 della presente legge.


1 RU 1971 777
2 RU 1971 777


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali