Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

311.0

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° gennaio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 123 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183,

decreta:

Libro primo: Disposizioni generali

Libro secondo: Disposizioni speciali

Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale


 RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187


1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
3 FF 1918 II 1


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali