Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

311.0

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 64bis della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183,

decreta:

Libro primo: Disposizioni generali

Libro secondo: Disposizioni speciali

Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale


 RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187


1 [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all’art. 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
3 FF 1918 II 1


Stato 1° gennaio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali