Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertā
< Art. 77a 2. Esecuzione delle pene detentive. / Lavoro e alloggio esterni
> Art. 78 2. Esecuzione delle pene detentive. / Segregazione cellulare

Art. 77b

Semiprigionia

Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi č da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali