Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Capo secondo: Delle misure
Sezione 2: Delle altre misure
< Art. 70 5. Confisca / Principi
> Art. 72 5. Confisca / Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale

Art. 71

Risarcimenti

1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capoverso 2.

2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.


Stato 1° gennaio 2012
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