Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Capo secondo: Delle misure
Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento
< Art. 60 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Trattamento della tossicodipendenza
> Art. 62 2. Misure terapeutiche stazionarie. / Liberazione condizionale

Art. 61

Misure per i giovani adulti

1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora:

a.
l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.

2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.

3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.

4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni.

5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti.


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali