Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Capo primo: Delle pene
Sezione 3: Della commisurazione della pena
< Art. 46 3. Disposizioni comuni. / Insuccesso del periodo di prova
> Art. 48 2. Attenuazione della pena. / Circostanze attenuanti
Art. 47
1. Principio
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Stato 1° maggio 2013
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