Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Capo primo: Delle pene
Sezione 2: Della condizionale
< Art. 45 3. Disposizioni comuni. / Successo del periodo di prova
> Art. 47 1. Principio

Art. 46

Insuccesso del periodo di prova

1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41.

2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali