Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
< Art. 326bis Persone giuridiche, societā commerciali e ditte individuali / 2. Nel caso dell’articolo 325bis
> Art. 326quater False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

Art. 326ter 1

Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali

Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,

chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,

chiunque suscita l’impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,

č punito con la multa2.


1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della societā a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societā anonima, della societā cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).


Stato 1° gennaio 2012
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