Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
< Art. 326ter Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
> Art. 327

Art. 326quater 1

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest’obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.


1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).


Stato 1° gennaio 2012
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