Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
< Art. 325 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
> Art. 326 Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali / 1.
Art. 325bis 1
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali
Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,
chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni2,
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,
è punito, a querela del conduttore, con la multa.
1 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).
2 RS 220