Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciannovesimo: Della corruzione
< Art. 322quinquies 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Concessione di vantaggi
> Art. 322septies 2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Art. 322sexies
Accettazione di vantaggi
Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Stato 1° gennaio 2012
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