Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciannovesimo: Della corruzione
< Art. 322quater 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione passiva
> Art. 322sexies 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Accettazione di vantaggi

Art. 322quinquies

Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autoritā giudiziaria o di un’altra autoritā, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autoritā, a un arbitro o a un militare in considerazione dell’espletamento della sua attivitā ufficiale, č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali