Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciannovesimo: Della corruzione
< Art. 322ter 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione attiva
> Art. 322quinquies 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Concessione di vantaggi
Art. 322quater
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Stato 1° gennaio 2012
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