Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
< Art. 322 Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media
> Art. 322ter 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. / Corruzione attiva

Art. 322bis 1

Mancata opposizione a una pubblicazione punibile

Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 32, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale č commesso un reato č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena č la multa.


1 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali