Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
< Art. 320 Violazione del segreto d’ufficio
> Art. 321bis Segreto professionale in materia di ricerca medica

Art. 321

Violazione del segreto professionale

1.  Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni1, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria2.3

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

2.  La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.

3.  Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.


1 RS 220
2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html" ).
3 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sui consulenti in brevetti, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2259; FF 2008 305).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali