Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
< Art. 317 Falsitā in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
> Art. 318 Falso certificato medico

Art. 317bis 1

Atti non punibili

1 Non č punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l’approvazione del giudice, allestisce, altera o utilizza, nel quadro di un’inchiesta mascherata, documenti atti a costituire o conservare la sua identitā fittizia.

2 Non č punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l’approvazione del giudice, allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un’inchiesta mascherata.


1 Introdotto dall’art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1409; FF 1998 3319).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali