Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
< Art. 315 e 316
> Art. 317bis Atti non punibili

Art. 3171

Falsitā in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

1.  I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,

i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla veritā un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale,

sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  La pena č della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).


Stato 1° gennaio 2012
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