Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
< Art. 311 Ammutinamento di detenuti
> Art. 313 Concussione

Art. 312

Abuso di autorità

I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Stato 1° gennaio 2012
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