Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
< Art. 304 Sviamento della giustizia
> Art. 305bis Riciclaggio di denaro

Art. 305

Favoreggiamento

1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1

1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 101.2

2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.


1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).


Stato 1° maggio 2013
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