Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo secondo: Della punibilitą
< Art. 28a 6. Punibilitą dei mass media / Tutela delle fonti
> Art. 30 8. Querela della parte lesa. / Diritto di querela

Art. 29

7. Rapporti di rappresentanza

Se fonda o aggrava la punibilitą, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla societą o alla ditta individuale1 č imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:

a.
in qualitą di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
b.
in qualitą di socio;
c.
in qualitą di collaboratore di una persona giuridica, di una societą o di una ditta individuale2 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attivitą;
d.
in qualitą di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

1 Ora: impresa individuale.
2 Ora: impresa individuale.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali