Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autoritā
< Art. 288
> Art. 290 Rottura di sigilli
Art. 289
Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autoritā, č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Stato 1° gennaio 2012
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