Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autoritā
< Art. 288
> Art. 290 Rottura di sigilli

Art. 289

Sottrazione di cose requisite o sequestrate

Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autoritā, č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Stato 1° maggio 2013
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