Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
< Art. 276 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
> Art. 278 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Turbamento del servizio militare
Art. 277
Falsificazione d’ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,
chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Stato 1° gennaio 2010
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