Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
< Art. 275bis 3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Propaganda sovversiva
> Art. 276 4. Attentati contro la sicurezza militare. / Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
Art. 275ter 1
Associazioni illecite
Chiunque costituisce un’associazione che si propone di svolgere o svolge un’attivitā diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis,
chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene,
chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,
č punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Stato 1° gennaio 2012
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