Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
< Art. 274 2. Spionaggio. / Spionaggio militare
> Art. 275bis 3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. / Propaganda sovversiva
Art. 2751
3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale.
Attentati contro l’ordine costituzionale
Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, č punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
2 RS 101
3 RS 131.211/.235
Stato 1° gennaio 2012
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