Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
< Art. 266 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
> Art. 267 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Tradimento nelle relazioni diplomatiche
Art. 266bis 1
Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
1 Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Stato 1° gennaio 2012
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