Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
< Art. 265 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Alto tradimento
> Art. 266bis 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera

Art. 266

Attentati contro l’indipendenza della Confederazione

1.  Chiunque commette un atto diretto

a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione,

a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2.1 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).


Stato 1° gennaio 2012
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