Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
< Art. 265 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Alto tradimento
> Art. 266bis 1. Crimini o delitti contro lo Stato. / Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera
Art. 266
Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
1. Chiunque commette un atto diretto
a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione,
a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2.1 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali