Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
< Art. 262 Turbamento della pace dei defunti
> Art. 264 Genocidio

Art. 263

Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.1


1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali