Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
< Art. 261 Perturbamento della libertà di credenza e di culto
> Art. 262 Turbamento della pace dei defunti
Art. 261bis 1
Discriminazione razziale
Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;2
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 III 217).
2 RU 2005 1165