Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
< Art. 259 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
> Art. 260bis Atti preparatori punibili
Art. 260
Sommossa
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
Stato 1° gennaio 2012
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