Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
< Art. 230 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
> Art. 231 Propagazione di malattie dell’uomo

Art. 230bis 1

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni

1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, č punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:

a. mette in pericolo la vita o l’integritā delle persone; o
b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena č una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.


1 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali