Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
< Art. 229 Violazione delle regole dell’arte edilizia
> Art. 230bis Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni

Art. 230

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

1.  Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine,

chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,

e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali