Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
< Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
> Art. 226bis Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattivitā e a raggi ionizzanti

Art. 226

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, č punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, č punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere1.

3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dā istruzioni per la loro fabbricazione, č punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.


1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.


Stato 1° gennaio 2012
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