Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
< Art. 223 Esplosione
> Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
Art. 224
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Stato 1° maggio 2013
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