Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale
< Art. 190 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Violenza carnale
> Art. 192 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

Art. 191

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.


Stato 1° maggio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali