Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale
< Art. 188 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. / Atti sessuali con persone dipendenti
> Art. 190 2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. / Violenza carnale

Art. 189

2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali.

Coazione sessuale

1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2 …1

3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2


1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).


Stato 1° maggio 2013
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